Art. 10.
(Commissioni speciali).

      1. Commissioni speciali per lo studio di determinati problemi sono istituite dal consiglio di amministrazione o dall'ufficio

 

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esecutivo di cui all'articolo 8, i quali ne deliberano l'istituzione e le caratteristiche, designandone altresì i presidenti e i membri, scelti tra i rappresentanti dei membri effettivi o associati dell'Agenzia. Le commissioni speciali possono fare ricorso a collaborazioni esterne per l'assolvimento dei loro compiti.